...

APPROFONDIMENTI

L'approfondimento normativo - Gennaio 2025

Pubblicato il 17-01-2025

WEC Energy Pills

Lo sguardo dei Professional Fellows sul mondo energy

L\'approfondimento normativo. A cura di Lorenzo Piscitelli - Gennaio 2025

Testo Unico Rinnovabili: “nuovi” regimi amministrativi in vigore dal 30 dicembre 2024

A partire dal 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 (anche noto come “Testo Unico Rinnovabili”).

Il Testo Unico reca con sé l’ambizioso obiettivo di razionalizzare il frammentato reticolo normativo avente per oggetto la disciplina degli iter autorizzativi da osservare ai fini della costruzione ed esercizio di impianti FER nonché degli accumuli.

In buona sostanza, con l’intento di snellire le procedure ed uniformare i requisiti normativi su tutto il territorio nazionale il Testo Unico riduce e ridisegna i regimi amministrativi “archiviando” la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (“DILA”) e mantenendo, sia per gli interventi di nuova costruzione sia per quelli su impianti esistenti (es. revamping, repowering ecc.), i seguenti tre regimi amministrativi: attività libera, PAS e Autorizzazione Unica.

Il Decreto dispone che la costruzione e l’esercizio degli impianti rinnovabili unitamente agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, abbiano interesse pubblico c.d. “prevalente” in linea con l’art. 16-septies della Direttiva (UE) 2018/2001 ed appare ampliare notevolmente il perimetro oggettivo di applicazione degli iter semplificati (i.e. attività libera e PAS)

In continuità con il previgente contesto normativo l’individuazione dell’iter autorizzativo da seguire da parte degli operatori di settore dipende da molteplici fattori quali la tipologia di intervento (es. fotovoltaico con moduli collocati a terra e su tetto, eolico, biometano, accumulo ecc.), la soglia di potenza ed il relativo contesto territoriale ed urbanistico (es. aree idonee, zone a destinazione industriale, sussistenza di beni oggetto di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, aree naturali protette ecc.).

Le Regioni hanno 180 giorni di tempo (i.e. entro giugno 2025) per adeguare le proprie normative territoriali ai principi del Testo Unico.

Legge di Bilancio 2025: ufficiale la proroga delle concessioni di distribuzione di energia elettrica

Con la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (la “Legge di Stabilità 2025”) è stato dato il via libera alla proroga per un massimo di ulteriori 20 anni delle concessioni di distribuzione elettrica (la cui scadenza era prevista al 2030).

La proroga è finalizzata a migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete di distribuzione dell’energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall’Unione europea per il 2050.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità con decreto del MASE dovranno essere stabiliti i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, dei propri piani straordinari di investimento pluriennale.

Energy release 2.0.: ufficiale la proroga al 14 febbraio 2025 Energy release 2.0. new deadline fixed on 14 February 2025

Su indicazione del MASE il GSE ha prorogato dal 13 gennaio al 14 febbraio 2025 il termine entro il quale presentare la manifestazione di interesse per l’accesso all’energy release.

L’Energy Release 2.0 è un meccanismo finalizzato a favorire l’installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzata da imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. clienti finali energivori).

La misura prevede un periodo di anticipazione di durata pari a 36 mesi, durante il quale il GSE cede l’energia nella sua disponibilità alle imprese energivore in cambio dell’impegno alla realizzazione di impianti rinnovabili attraverso i quali verrà restituita, nei venti anni successivi, l’energia anticipata.

L’energia elettrica nella disponibilità del GSE finalizzata al meccanismo è pari a 23 TWh per ogni anno di validità del contratto di anticipazione.

Il prezzo di cessione è pari a 65 €/MWh, determinato tenendo conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive.

I Comuni non possono imporre limiti eccessivi all’installazione di impianti rinnovabili

I Comuni possono regolamentare alcuni aspetti costruttivi degli impianti a fonti rinnovabili, ma senza porre limiti eccessivi che di fatto rendono impossibile la loro installazione, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale e regionale.

È quanto statuito dalla recente sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 3464.

I giudici amministrativi si sono soffermati sui confini entro i quali può muoversi un’amministrazione locale nel disciplinare la realizzazione di progetti di energie rinnovabili sul territorio sottolineando che gli enti locali non possono imporre previsioni che – pur apparentemente limitate alla disciplina costruttiva – rendono di fatto impossibile, eccessivamente gravoso o del tutto privo di convenienza economica l’investimento nella realizzazione di impianti di energia rinnovabile.

Incentivi FER 2: il MASE approva le regole operative del GSE FER 2 Incentives: the approval of the GSE operating rules

In data 11 dicembre 2024 il MASE ha approvato le regole operative del GSE relative al c.d. Decreto FER 2 per l’incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione ad aste pubbliche competitive bandite dal GSE nelle quali saranno messi periodicamente a disposizione dei contingenti di potenza.

Il primo bando si è aperto il 16 dicembre per gli impianti biogas e biomassa per un contingente di 10 MW e si chiuderà il 14 febbraio 2025.

Il calendario delle procedure successive sarà approvato dal Ministero, entro il 31 marzo 2025 e comunicato dal GSE due mesi prima dell’apertura di ogni procedura.

Il decreto prevede almeno una procedura ogni anno per biogas e biomasse e almeno tre procedure sull’intero periodo, cioè fino a fine 2028, per le altre tecnologie (impianti solari termodinamici; impianti eolici off-shore floating e impianti eolici off-shore su fondazioni fisse; impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne; impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina; impianti geotermici.

Il FER 2 punta a sostenere la realizzazione di complessivi 4,6 GW tra il 2024 e il 2028.  

Incentivi FER X Transitorio: via libera della Commissione UE EU Commission green light to the temporary FER X Incentives

In data 17 dicembre 2024 la Commissione europea ha dato via libera al FER X Transitorio.

La dotazione complessiva prevista è di 9,7 miliardi di euro.

La misura punta a sostenere un totale di 17,65 GW di nuova capacità rinnovabile in Italia. Di questa potenza, 14,65 GW saranno assegnati tramite aste per progetti >1 MW e i restanti 3 GW saranno ad accesso diretto (impianti <1 MW).

Questi i contingenti:

- Fotovoltaico: 10 GW

- Eolico onshore: 4 GW

- Idroelettrico: 0,63 GW

- Gas da reflui: 0,02 GW

La tariffa incentivante sarà garantita fino a un massimo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio degli impianti.

Dal 2025 diventa ufficiale il passaggio dal PUN ai prezzi zonali The 2025 electricity transition from PUN to zonal prices

Dal 1° gennaio 2025 è stato eliminato il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ed è iniziato l’iter che porterà alla graduale adozione di tariffe zonali, che saranno determinate in base alle dinamiche specifiche di produzione, distribuzione e consumo di energia nelle diverse zone del Paese (l’Italia è divisa in sette macroaree: Nord, Centro Nord, Centro Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna).

La richiesta di superare il PUN dal 2025 è arrivata dalla Commissione Europea, e l’Italia ha recepito questa indicazione attraverso l’articolo 13 del Decreto Legislativo 210/21.

Il passaggio avverrà tramite un meccanismo transitorio di perequazione, pensato per compensare l’eventuale differenza tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento calcolato dal GME per gli utenti del dispacciamento.

La conversione in legge del DL Ambiente: le principali novità in ambito energetico

In data 17 dicembre u.s. è entrata in vigore la Legge n. 191/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. Ambiente.

In merito al settore energetico il testo interviene sulle autorizzazioni ambientali rimodulando alcune competenze delle commissioni tecniche di valutazione ed introducendo diversi gradi di priorità nell’esame dei progetti.

In quest’ottica, si demanda al MASE un decreto che definisca i progetti strategici ponendo prioritaria attenzione, tra l’altro ai pompaggi idroelettrici, agli interventi di revamping e repowering di progetti eolici e fotovoltaici e alla costruzione di nuovi impianti fotovoltaici ed agri-voltaici da 50 MW.

Tra le principali novità si segnala altresì l’abrogazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) per l’estrazione di idrocarburi nonché il divieto, a decorrere dal 18 ottobre 2024, di conferire permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e in mare.

Porti Verdi: riaperto il bando PNRR

Ci sono ancora 65 milioni di euro di fondi PNRR da investire nei cosiddetti “porti verdi”, tramite progetti di efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Tra questi, da menzionare soprattutto il cold ironing, l’elettrificazione delle banchine in modo da consentire alle navi ormeggiate di utilizzare direttamente l’energia elettrica dalla rete, senza dover accendere i motori endotermici di bordo, riducendo così le emissioni inquinanti.

In data 9 gennaio u.s. il MASE ha riaperto il bando del 25 agosto 2021 dedicato all’Investimento 1.1 del Pnrr, intitolato Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti.

Il bando del 2021 aveva messo a disposizione 225 milioni di euro, di cui 170 poi assegnati alle autorità portuali; contando i 10 milioni revocati per rinuncia, si arriva ai 65 milioni rimasti.

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del MASE.

I progetti ammissibili ai finanziamenti riguardano, tra l’altro, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi accumuli e produzione di idrogeno), riduzione dei consumi energetici ed elettrificazione ed infrastrutture per la ricarica dei mezzi elettrici o a idrogeno.

Le Regioni devono rispettare le aree idonee ex lege The Regions must observe the National ex lege suitable areas

Con la recente sentenza n. 2997 del 18 dicembre 2024 il TAR Veneto ha chiarito che la disciplina regionale non può introdurre limiti né restrizioni all’installazione degli impianti nelle aree idonee “di diritto”

Nello specifico, è stato statuito che l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale.

L'AUTORE

Avv. Lorenzo Piscitelli 

Professional fellows WEC Italia